HREA / Education and training in support of human rights worldwide Celebrazione dei 10 anni
Chi siamo | E-Learning | HREA Notizia
Centro Formazione Centro Risorse Reti
Tortura e altri trattamenti inumani o degradanti

Introduzione
Diritti in Gioco
Strumenti Internazionali e Regionali di Protezione e Promozione
Assistenza Nazionale, Protezione e Agenzie di Servizio
Materiale di Avvocatura, Educativo e di Formazione
Altre Risorse

 

Introduzione

La tortura è una grave violazione dei diritti dell'uomo, severamente proibita dal diritto internazionale. Poiché colpisce libertà civili e politiche, è uno dei primi problemi di cui le Nazioni Unite (ONU) si sono occupate al momento della creazione di standard sui diritti dell'uomo. Uno dei primi provvedimenti a riguardo fu l’abolizione della pena corporale nei territori coloniali nel 1949. Il diritto internazionale vieta la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti, che non possono essere ammessi in nessun caso.

Ciò nonostante, la tortura continua ad essere praticata nella maggior parte dei paesi del mondo. Un rapporto di Amnesty International del 2001, ha evidenziato che 140 stati tra il 1997 e il 2001 hanno esercitato tortura, e che ogni anno sono migliaia coloro che picchiano, violentano e giustiziano sulla sedia elettrica altri esseri umani.

Che cos’è la tortura ?

Secondo la Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti la tortura è

                "qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale". (Articolo 1)

I vari trattati internazionali non danno una definizione uniforme di tortura, ma tutti concordano normalmente nel riferirsi a qualsiasi atto che:

  • causa gravi pene o sofferenze;
  • è intenzionalmente inflitto ad una persona;
  • è compiuto al fine di ottenere informazioni o confessioni, di punire per un atto che si è commesso o si è sospettati di aver commesso, di intimidire od esercitare pressioni, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione; ed
  • è inflitto sotto istigazione, o con il consenso espresso o tacito di un funzionario pubblico o di qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale.

Al termine "tortura" si riconducono diverse azioni: percosse violente, elettroshock, abuso e violenza sessuale, reclusione forzata e prolungata, lavori forzati, parziale affogamento indotto, parziale soffocamento indotto, mutilazione e prolungata sospensione nel vuoto. 

Nonostante non esista una lista esauriente di atti formalmente proibiti, il diritto internazionale ha stabilito che la tortura è un qualsiasi “trattamento crudele, inumano o degradante”. Quindi, oltre a quanto detto prima, per tortura si intende anche l’essere costretto a stare braccia e gambe divaricate addosso ad un muro per ore; venire sottoposto a luci intense o essere bendato; venire sottoposto a rumori assordanti e continui; essere privati del sonno, del cibo o dell’acqua; essere obbligati ad alzarsi e accovacciarsi ripetutamente o subire scosse violente.

Ma, la tortura non si limita a danni o pene fisiche. Include anche atti che causano sofferenza mentale, come, ad esempio, minacce alla famiglia e ai cari.

La Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, non contiene disposizioni riguardo ad esperimenti fatti su esseri umani senza l’espresso consenso delle vittime, anche se il divieto alla tortura introdotto dall’Articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, precedente alla Convenzione, stabilisce che “nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”. Gli esperimenti condotti su esseri umani dai nazisti durante la II Guerra Mondiale ricadono in questa categoria.

É un problema complesso quello della pena corporale giudiziaria (es. l’amputazione, la marchiatura e varie forme di fustigazione, come le frustate e le vergate) o della pena di morte come forme di tortura. L’Articolo 1 della Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti dell’ONU, detta anche Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura, esclude “dolore o sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate”. Alcuni stati si sono serviti di questa disposizione per sostenere che sanzioni penali, legalmente autorizzate, che causano lesioni fisiche, non costituiscono tortura. Aggiungono anzi che questa asserzione, per il solo fatto di esistere, legittima il ricorso alla pena di morte o a pene corporali. Gli oppositori dissentono sostenendo che tali disposizioni non pregiudicano quelle di altri trattati che tutelano invece il diritto alla vita e la sicurezza di una persona. Infatti, in alcuni casi, le istituzioni internazionali e regionali, hanno riscontrato che certe forme di pena corporale equivalgono a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

 

[Torna all'inizio]

 

 

Diritti in Gioco

Le leggi sui diritti dell’uomo, sia internazionali che regionali, tutelano una serie di diritti fondamentali relazionati alla tortura ed altri trattamenti inumani o degradanti. E cioè:

(a)   Diritto di protezione dalla tortura

Secondo il diritto internazionale lo stato è l’unico responsabile degli atti di tortura commessi dai suoi funzionari (es. poliziotti, soldati, personale di prigione). Alcuni affermano che, nel caso non faccia abbastanza per prevenirli, sia responsabile anche di tutti gli atti di tortura compiuti da privati (“attori non statali”), che si manifestano, ad esempio, in attacchi razzisti o violenza domestica.

Ogni stato è tenuto a prendere misure di ogni tipo, legislative, amministrative o giuridiche, per evitare che si verifichino episodi di tortura sul suo territorio. Gli atti di tortura devono essere considerati reato dal diritto penale e non sono giustificabili neanche in situazioni eccezionali, come ad esempio in stato di guerra, in un periodo d’instabilità politica o in occasione di qualsiasi altra situazione d’emergenza. Neanche l’obbedienza ad un ordine superiore può giustificare la tortura (Convenzione ONU contro la Tortura, articoli 2 e 4). 

(b) Dovere di perseguire i torturatori

Tutti i governi hanno la responsabilità di processare i trasgressori secondo il sistema processuale penale internazionale che si applica ai casi di tortura. Il principio della giurisdizione universale obbliga tutti i paesi, nei quali si trovino presunti trasgressori, ad estradare i torturatori, in modo tale che il governo più direttamente colpito possa processarli (es. i paesi dove le trasgressioni sono state commesse, o il paese del quale il trasgressore o le vittime hanno la cittadinanza), o di iniziare il procedimento giudiziario loro stessi (Convenzione ONU contro la Tortura, articoli 5, 6, 8).

Sfortunatamente è raro che un processo per tortura abbia esito positivo, in alcuni casi a causa della mancanza di volontà politica e dell’assenza di un’indagine sia pubblica che dei mezzi di comunicazione accurata. I governi da parte loro sono stati accusati di aver subordinato le loro responsabilità a particolari interessi politici.

Come se non bastasse, spesso ci sono anche degli ostacoli legali:

-         La reale giurisdizione universale e la sua conseguente applicazione possono risultare complicate da definire dato che i paesi conformano il diritto internazionale a quello nazionale in maniera diversa, dando vita così a molteplici definizioni e sanzioni penali (la tortura può non essere un crimine specifico in un dato diritto nazionale o può essere definita in modo troppo restrittivo).

-         Altre leggi possono agevolare la perpetrazione della tortura, ad esempio attraverso la detenzione senza possibilità di comunicare (dove cioè si vieta l’accesso ad avvocati, dottori, parenti o amici) o leggi che possono autorizzare confessioni sotto tortura, da usare poi come prove in giudizio per vincere le sentenze.

-         Le leggi di amnistia internazionale possono proteggere i perpetratori.

-         Può risultare difficile trovare prove. Coloro che praticano la tortura possono nascondere la loro identità o scegliere metodi che lasciano poche tracce fisiche. Le prove possono essere falsificate o distrutte e possono essere presentate relazioni false. Può esistere un codice d’omertà che impedisce di parlare contro i propri colleghi. O i testimoni possono venire intimiditi o minacciati con ritorsioni fisiche o legali.

-         I sistemi d’indagine, persecuzione e condanna possono essere viziati, inefficienti o corrotti. 

(c) Diritto a non essere espulso, respinto o estradato ad uno stato dove si possono correre pericoli

"Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura". (Convenzione ONU contro la Tortura, articolo 3).

Questo articolo stabilisce il diritto incondizionato di una persona a non essere espulso, respinto o estradato ad un altro paese dove rischia di subire tortura. Il respingimento è vietato in qualsiasi circostanza e incondizionatamente, purché ci siano serie ragioni di credere che esista un rischio di tortura. Questa condizione può essere verificata prendendo in considerazione tutti i più importanti aspetti incluso se ci sia “ un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo”.

Si crea così una più forte disposizione contro il respingimento (refoulement) rispetto a tutti gli altri strumenti, come, ad esempio, la Convenzione sullo Status dei Rifugiati del 1951, nella quale la prevenzione del respingimento è condizionata dal determinare la persecuzione in base alla razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un particolare gruppo sociale.  Secondo la Convenzione dei rifugiati le azioni passate, per esempio il coinvolgimento in attività criminale, possono essere la base per l’allontanamento, ma non sono motivo di esclusione per la Convenzione ONU contro la Tortura.

(d) Diritto delle vittime ad ottenere un risarcimento dei danni, un compenso adeguato, che includa la riabilitazione e il diritto a denunciare, ad essere indagati in modo imparziale, e ad essere difesi dalle minacce contro le denunce.

Esistono cinque tipi di risarcimento: un compenso finanziario, cure mediche e riabilitazione, riparazione (cercando di reintegrare le vittime nella condizione originaria), garanzie di non ripetizione e forme di soddisfacimento, come la riconquista della dignità e reputazione passate e il riconoscimento pubblico del danno subito (Convenzione ONU contro la Tortura, articoli 13, 14).

Agenzie fondamentali di assistenza

Fondo Volontario ONU per le Vittime di Tortura
Il Fondo Volontario delle Nazioni Unite per le Vittime di Tortura offre assistenza umanitaria, legale e finanziaria alle vittime di tortura e alle loro famiglie. É interamente sostenuto da contributi volontari ed è amministrato dalla Segreteria Generale dell’ONU con l’appoggio del Consiglio d’Amministrazione, che è formato da un presidente e da quattro membri che hanno grande esperienza nel campo dei diritti umani. La maggior parte dei fondi vengono spesi nel finanziamento e nella riabilitazione e il resto per la formazione di medici specialisti.

Molte altre organizzazioni internazionali e nazionali partecipano alla lotta contro la tortura e offrono assistenza alle vittime. I collegamenti ad alcune di queste organizzazioni si possono trovare nella sezione "Altre Risorse", più in basso.

 

[Torna all'inizio]

 

 

Strumenti Internazionali e Regionali di Protezione e Promozione

A livello internazionale gli strumenti legali prendono la forma del trattato (detto anche accordo, convenzione o protocollo) che vincola gli stati parte ai termini negoziati. Quando le negoziazioni finiscono, il testo del trattato viene riconosciuto come autentico e definitivo e “firmato” dai rappresentanti degli stati. Uno stato può decidere di essere vincolato a tale trattato in vari modi. Il più comune è tramite ratifica o adesione. Un nuovo trattato viene ratificato da quegli stati che hanno negoziato lo strumento. Uno stato che non ha partecipato alla negoziazione può aderirvi in un secondo momento. Il trattato entra in vigore, o è valido, nel momento in cui un numero prestabilito di stati ratificano o aderiscono al trattato.

Quando poi lo stato ratifica o aderisce al trattato, può stabilire delle riserve a uno o più articoli, anche se queste sono vietate dall’accordo. Le riserve possono comunque essere ritirate in qualsiasi momento. In alcuni paesi i trattati internazionali prevalgono sul diritto interno; in altri c’è bisogno di una specifica legge di esecuzione per dare la forza di legge nazionale al trattato. Praticamente tutti gli stati che ratificano o aderiscono ad un trattato internazionale devono emanare decreti, cambiare le leggi esistenti o introdurre una nuova legislazione in modo da garantire piena efficacia ai trattati sul territorio nazionale.

I trattati vincolanti possono essere usati per spingere i governi a rispettare le disposizioni del trattato che sono rilevanti ai fini della prevenzione della tortura ed altri trattamenti inumani o degradanti. Gli strumenti non vincolanti, come le dichiarazioni o le risoluzioni, possono invece servire in momenti importanti per mettere in difficoltà i governi attraverso una pubblicità negativa; i governi che si preoccupano della loro immagine internazionale, di conseguenza, adatteranno al trattato le loro linee di condotta.

Qui di seguito elenchiamo i trattati internazionali, le dichiarazioni e gli impegni che determinano gli standard del diritto umano ad essere protetto dalla tortura e da altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti: 

ONU

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) (articolo 5)
Questo fondamentale documento delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo afferma che “nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”.

Varie parti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sono entrate a far parte del diritto consuetudinario internazionale, il che vuol dire che sono disposizioni vincolanti per tutti gli stati, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno allo specifico strumento universale o regionale. Di conseguenza la tortura è proibita dal diritto internazionale tradizionale sia nel caso essa sia commessa in modo esteso e sistematico, e quindi, per ciò stesso, rappresenti un crimine contro l’umanità, sia che essa sia perpetrata ai danni di una singola vittima. La proibizione della tortura è anche un vincolo per l’intera comunità internazionale, che gli stati hanno il diritto di far osservare con l’esercizio della giurisdizione universale sui casi sospetti riscontrati all’interno del loro territorio.

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) (articolo 7)
Questo trattato, anche conosciuto come ICCPR (o PIDCP), è stato adottato dall’Assemblea Generale nel Dicembre del 1966 ed è entrato in vigore nel 1976.  Elabora i principi tracciati dalla UDHR (Dichiarazione Universale dei Diritti). La tortura è proibita all’articolo 7, che afferma “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”. Questa disposizione non può essere sospesa neanche in casi d’emergenza.

Dichiarazione sulla Protezione di tutte le Persone dalla Tortura e Altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumane o Degradanti (1975)
Questa dichiarazione fu adottata dall’Assemblea Generale nel Dicembre del 1975. Contiene 12 articoli e una definizione di tortura.

Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti (1984)
Questo è il principale trattato delle Nazioni Unite riguardante la tortura. Fu adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrò in vigore nel Giugno del 1987. Contiene 33 articoli che si occupano dei diritti in gioco e dei meccanismi della loro applicazione.

Attraverso questo trattato è stato creato un Comitato contro la Tortura secondo l’articolo 17. Il Comitato è formato da 10 esperti con mandato di 4 anni. Sottopone a revisione le relazioni periodiche degli Stati Parte della Convenzione ed ha la possibilità di invitare agenzie ONU, organismi governativi e non governativi a trasmettere informazioni.

Secondo l’articolo 20 il Comitato ha anche il potere di intraprendere ispezioni nei paesi, purché abbia ottenuto il consenso dello stato interessato. Tutti i procedimenti e tutte le azioni eseguiti in cooperazione con lo stato interessato sono confidenziali. Il trattato prevede denunce individuali al Comitato all’articolo 22, a condizione però che si siano stati esperiti tutti i ricorsi disposti dal diritto interno. Questa possibilità rappresentò un grande passo avanti, a quel tempo, per il diritto internazionale in quanto abilitava un individuo a presentare denuncia ad un organismo internazionale contro il suo governo.

Comunque l’applicazione di tale disposizione è soggetta alla dichiarazione del governo di accettare l’articolo. Fino ad ora solo una minoranza degli stati ha fatto questa dichiarazione, il che vuol dire che la maggior parte dei privati non può usufruire di tale diritto.

Protocollo Facoltativo alla Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti (2002)
Secondo l’articolo 2, il Protocollo Facoltativo istituisce un organismo esperto, un Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura e di altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti del Comitato contro la Tortura, per eseguire ispezioni nei luoghi di detenzione e per presentare rapporti confidenziali alle autorità competenti su come prevenire tortura e maltrattamenti. Il Protocollo obbliga anche gli stati a istituire organismi nazionali per eseguire le stesse ispezioni in luoghi di detenzione.

Relatore Speciale sulla Tortura

Il Relatore Speciale sulla Tortura raccoglie le informazioni riguardanti le misure legislative e amministrative prese dai governi, risponde ai timori espressi attraverso una procedura d’urgenza, esegue le consultazioni e le ispezioni e informa di tutto al Consiglio di diritti dell'uomo.  A differenza del Comitato contro la Tortura, il mandato si estende a tutti i Membri e Stati Osservatori dell’ONU e non solo a quelli che prendono parte alla Convenzione contro la Tortura.

Il Relatore Speciale riceve inoltre comunicazioni riguardo alle violazioni compiute da singoli ed organizzazioni e ha il potere di emanare un appello urgente per prevenire imminenti violazioni. Specifiche accuse vengono poi discusse dal Relatore Speciale direttamente con il governo in questione. Sono sorti problemi in relazione alla fase immediatamente successiva e alcuni governi non hanno risposto ai problemi sollevati dal Relatore Speciale.

Più ampie questioni come resoconti continui d’impunità e infrazione del diritto internazionale sui diritti umani da parte della legislazione nazionale sono contenute nei rapporti del Relatore Speciale. Il Relatore Speciale esegue anche ispezioni nei paesi per ottenere informazioni in prima persona.

Principi di Etica Medica riguardanti il ruolo del personale sanitario e specialmente dei Medici, nella Protezione dei Prigionieri e Detenuti contro la Tortura e altri Trattamenti o Pene Crudeli, Inumani o Degradanti (1982)
Questi principi adottati dall’Assemblea Generale nel Dicembre del 1982, obbligano il personale medico a proteggere la salute fisica e psichica dei detenuti e in secondo luogo vieta il loro coinvolgimento, attivo o passivo, in atti di tortura e altri trattamenti o pene inumane o degradanti.


Molti trattati ONU che fanno riferimento ai diritti di gruppi specifici vietano, esplicitamente o non, la tortura ed altre forme di trattamento inumano o degradante. Queste preoccupazioni sono state espresse presso gli organismi che supervisionano l’esecuzione dei trattati:

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (1989) (articolo 37)
L’articolo 37 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo stabilisce che “nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti” e le violazioni a tale articolo sono state registrate presso il Comitato per i Diritti dell’Infanzia.

Oltre ai bambini, le donne sono una categoria particolarmente esposta a forme di tortura sessuale che vanno dalla violenza vera e propria ad altre forme di abuso. Tutte le denunce sono state presentate al Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione nei confronti della Donna come violazioni della Convenzione per l’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione nei confronti della Donna (CEDAW). La Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza nei confronti della Donna approvata dall’Assemblea Generale nel dicembre del 1993, fa riferimento esplicito al diritto della donna di non essere soggetta a tortura o altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante (articolo 3).

La tortura può anche assumere aspetti discriminatori e colpire specifici gruppi razziali. In questi casi viola la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale e può essere espressa presso il Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, che supervisiona l’esecuzione della convenzione.

Il problema della tortura è spesso intrecciato ad altri problemi sui diritti umani come la detenzione, l’arresto arbitrario e le sparizioni forzate. Quando, infatti, occorrono tali violazioni il rischio che si compiano atti di tortura è più elevato. I trattati che si interessano di tali argomenti sono di conseguenza rilevanti anche quando ci si occupa della tortura ed altri trattamenti inumani e degradanti.

A questo proposito sono stati sviluppati una serie di codici per integrare le disposizioni generali del diritto internazionale sui diritti umani. Le Regole sugli Standard Minimi di Trattamento dei Prigionieri sono state adottate dal primo Congresso dell’ONU sulla prevenzione del Crimine e il Trattamento dei Rei nel 1955. Stabiliscono dei principi generali, ma non entrano nel dettaglio. La regola 31 stabilisce espressamente che le pene corporali, la pena di reclusione in una cella buia e tutte le pene crudeli, inumane o degradanti sono assolutamente vietate. Il Codice di Condotta per i Funzionari Incaricati di applicare la Legge, che vieta la tortura, è stato adottato dall’Assemblea Generale nel dicembre del 1979. La Dichiarazione sulla Protezione di Ogni Persona dalle Sparizioni Forzate è stata adottata dall’Assemblea Generale nel dicembre 1992. Si rifà ad altri trattati dell’ONU e ribadisce, all’articolo 1, il diritto di essere protetto dalla tortura.

Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998) (articoli 7, 8)
Lo Statuto di Roma vieta espressamente la tortura in varie disposizioni, lasciando, in tali casi, la giurisdizione alla Corte Penale Internazionale. Se la tortura, definita come “l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo, eccezion fatta per i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati” (articolo 7) è “commessa nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili” costituisce un “ crimine contro l’umanità” (articolo 7). La “tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici”(articolo 8.2.a.ii) costituiscono “crimini di guerra”(articolo 8).


Diritto Internazionale Umanitario

Il diritto a non essere torturato è assoluto ed include i periodi di guerra, come prescrivono le Convenzioni di Ginevra del 1949. Esiste il dovere di proteggere la vita, la salute e la sicurezza dei civili e di altri non combattenti, compresi i soldati catturati o che hanno deposto le armi. La tortura praticata contro queste persone protette è assolutamente vietata. L’Articolo 3, comune a tutte le Convenzioni di Ginevra, ad esempio, vieta “le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi” così come “gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti”.

Convenzione di Ginevra sulla Protezione delle Persone Civili in Tempo di Guerra (1949) (articolo 31)
L’uso della forza per ottenere informazioni è espressamente proibita dall’articolo 31 della Quarta Convenzione di Ginevra, che afferma che “nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni”.

Convenzione di Ginevra sul Trattamento dei Prigionieri di Guerra (1949) (articoli 12, 14, 17, 130)
Le disposizioni della Terza Convenzione di Ginevra affermano che i prigionieri di guerra “hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro personalità e del loro onore” (articolo 14) e “devono essere protetti in ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità” (articolo 13). L’articolo 17 stabilisce che “Nessuna tortura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati, né insultati, né esposti ad angherie od a svantaggi di qualsiasi natura”. La tortura o i trattamenti inumani dei prigionieri di guerra sono gravi infrazioni alla Convenzione (articolo 130).

Alcuni elementi del Diritto Internazionale Umanitario sono entrati a far parte del diritto internazionale tradizionale.  Questo vuol dire che tutti i detenuti in tempo di guerra sono protetti da certe minime tutele indipendentemente dalla loro posizione giuridica.

I Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto del 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (1977) (articolo 75)
L’articolo 75 (“Garanzie Fondamentali”) del Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che è ritenuto una ripetizione del diritto internazionale tradizionale, prevede che “ le torture di ogni tipo, sia fisiche che mentali” contro “le persone che sono in potere di una parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni (di Ginevra)” sono e “resteranno proibite in ogni tempo e in ogni luogo, siano esse commesse da agenti civili o militari”. “Trattamenti crudeli e tortura” sono proibiti anche dall’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che è considerato indicativo del diritto internazionale tradizionale.

 

[Torna all'inizio]

 

 

UNIONE AFRICANA (ex ORGANIZZAZIONE DELL’UNITA’ AFRICANA, OAU)

Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (1981) (articolo 5)
Questo è il principale strumento africano per i diritti umani, e stabilisce che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità inerente alla persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica. Qualsiasi forma di sfruttamento e di svilimento dell’uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la tortura fisica o morale, e le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti”.

 

CONSIGLIO EUROPEO

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1949) (articolo 3)
Questo trattato più comunemente conosciuto come Convenzione Europea sui diritti dell’uomo (CEDU), stabilisce che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. É un diritto inderogabile, come dice l’articolo 15.2, il che vuol dire che gli stati non possono applicarvi restrizioni neppure in momenti d’emergenza.

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1987)                                                                                                      
Le disposizioni contro la tortura nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo sono state rafforzate da questo trattato, entrato in vigore nel febbraio del 1989. Tramite questa Convenzione è stato creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) per eseguire ispezioni senza restrizioni nei luoghi di detenzione. Permette conversazioni private ed esposizione pubblica nel caso lo Stato Parte non collabori. I Protocolli 1 e 2 alla Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura sono elaborati sulla base dei requisiti di appartenenza a questo Comitato.

Il CPT controlla la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura. È formato da esperti indipendenti ed imparziali con un mandato di 4 anni che possono essere rieletti fino a 2 volte; c’è un membro per ogni stato firmatario. In quanto ai suoi obiettivi, “il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private della libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene inumane o degradanti”. I sopralluoghi del CPT vengono eseguiti da delegazioni di 2 o più membri nei luoghi di detenzione, come prigioni, centri di detenzione, commissariati, istituti di igiene mentale e ospizi, dove vengono monitorati i comportamenti tenuti con i detenuti.

Il Comitato può fare un sopralluogo straordinario a un istituto di detenzione. In questo caso, deve dare preventivamente un avviso al paese e alla struttura ma può ispezionare immediatamente dopo l’avviso. All’interno di ogni struttura, al Comitato è garantito libero accesso, libertà di movimento e la possibilità di tenere colloqui privati con i detenuti, così come con qualsiasi altra persona che possa fornirgli informazioni importanti, come ad esempio ONG che si occupano di diritti umani. Il CPT redige una relazione sui paesi ispezionati, e in tali relazioni fa raccomandazioni per assicurare la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. I governi devono poi rispondere a tali raccomandazioni. In rare occasioni, il CPT può fare dichiarazioni pubbliche se lo stato dovesse non incorporarsi alle sue raccomandazioni. Comunque, normalmente queste restano confidenziali.

 

[Torna all'inizio]

 

Organizzazione degli Stati Americani (OAS)

Convenzione americana sui diritti umani (1978) (articolo 5)                                                   
La Convenzione Americana stabilisce che “Nessuno sarà sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti coloro privati della libertà saranno trattati con il rispetto dovuto alla dignità intrinseca della persona umana” (articolo 5.2).

Convenzione Interamericana per Prevenire e Punire la Tortura (1985)             
Questo trattato entrò in vigore nel febbraio 1987. Tratta gli obblighi degli stati in materia di tortura e dà disposizioni simili a quelle contenute nella Convenzione dell’ONU contro la Tortura.

 

 

[Torna all'inizio]

 

Agenzie Nazionali di Assistenza, Protezione e Servizio

Gli Stati Parte di trattati internazionali sono tenuti ad applicarli a livello nazionale. Molti stati non hanno eseguito i trattati internazionali sui diritti umani, che hanno ratificato, riguardanti la prevenzione della tortura.

Gli articoli della Convenzione dell’ONU contro la Tortura che gli stati non hanno applicato includono:

-         articolo 4, che afferma che gli atti di tortura sono reati per il diritto penale;
-         articolo 14, che stabilisce la riparazione ed un equo ed adeguato risarcimento per le vittime di tortura,
-         articolo 10, che assicura un appropriato insegnamento sul divieto di tortura per il personale incaricato di applicare la legge, il personale medico e altre persone coinvolte nella detenzione di una persona;
-         articolo 2.1, che richiede ad ogni stato di prendere provvedimenti legislativi, amministrativi, giuridici o altri provvedimenti efficaci, per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione. Anche se questa disposizione è molto generica, l’ONU ha redatto una lista dettagliata di provvedimenti che dovrebbero essere eseguiti, es. il diritto di un detenuto a consultare un giudice, il diritto ad essere informato sui propri diritti in una lingua a lui comprensibile, l’esistenza di un registro in ogni commissariato di polizia che annoti tutte le azioni compiute durante il periodo di custodia, l’esistenza di un codice di condotta per la polizia durante gli interrogatori, e l’esistenza di meccanismi formali o informali di controllo come organismi di denuncia indipendenti e sopralluoghi durante il periodo di detenzione.

Le ONG hanno un ruolo cruciale nel monitorare quanto i loro governi stiano ben compiendo queste disposizioni. Il sostegno e le pressioni politiche di ONG nazionali e internazionali che lavorano in gruppo può servire a spingere i governi a compiere totalmente i loro obblighi. 

I meccanismi regionali presso il Consiglio Europeo offrono mezzi di esecuzione particolarmente forti. Comunque il monitoraggio dell’applicazione e i rapporti sulle violazioni fatte da ONG e avvocati resta essenziale nel fare della protezione dalla tortura una realtà.

Le lezioni sulla prevenzione della tortura a livello nazionale suggeriscono una serie di passi : 

● Aumentare la regolazione e il monitoraggio della condotta del corpo di polizia. Il che comporta :

- L’obbligo per i poliziotti di informare i presunti criminali dei loro diritti durante la detenzione, ad esempio, il diritto a rimanere in silenzio, il diritto alla presenza di un avvocato alle interrogazioni. Il mancato avviso comporta l’esclusione di qualsiasi confessione ottenuta da parte del sospettato.
- Incoraggiare i poliziotti a filmare le interrogazioni etc., in modo da dimostrare che seguono gli standard.
- Ridurre i periodi di detenzione senza possibilità di comunicare e di detenzione da parte della polizia.
- Assicurarsi che sia presente un avvocato al momento delle interrogazioni e un ufficiale donna per le detenute, e parenti o rappresentanti indipendenti quando un minore è interrogato.

● Aumentare la sicurezza durante la detenzione.

- Garantire il diritto del detenuto a telefonare ad un avvocato, a comunicare con i mezzi di comunicazione, la famiglia o altri e a ricevere visite.
- Garantire il diritto dei detenuti ad avere un adeguato,effettivo e significativo accesso ai tribunali;
- Assicurare che organismi ufficiali (difensore civico, procuratore dei diritti umani, etc.) e organismi di monitoraggio non governativi abbiano accesso ai prigionieri.

● Usare il contenzioso dei diritti civili. Una persona che subisce torture o altre forme di maltrattamento da un funzionario del governo può intentare causa per danni compensativi e danni punitivi. In alcune giurisdizioni, è anche possibile per le vittime intentare causa contro i loro torturatori per atti commessi in altri paesi, ad esempio il “US Alien Tort Statute” .

● Usare il processo penale contro i torturatori. In realtà può risultare difficile portare casi contro i funzionari del governo. Un codice non ufficiale d’omertà tra colleghi può rendere difficile presentare prove che risultino in azioni di successo. 

● Garantire che le autorità dei governi d’alto livello condannino la tortura. Questo sarà un chiaro messaggio sull’inaccettabilità della tortura. Queste affermazioni dovrebbero essere accompagnate da campagne per aumentare la consapevolezza pubblica sulla tortura.

Coordinare uno scambio di informazioni. I governi e le ONG potrebbero :

- Istituire una banca dati internazionale sui torturatori conosciuti.
- Condurre campagne quando tali torturatori sono mandati in missioni diplomatiche o di studio, in modo tale che non vengano ammessi nel paese al quale sono stati mandati.

 

 

[Torna all'inizio]

 

 

Materiale per la Difesa, l’Educazione e la Formazione

Per i difensori

Manuale per le Indagini Efficaci e la Documentazione della Tortura e di altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani o Degradanti (Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite).
Questo manuale vuole essere una guida per la valutazione delle persone che denunciano la tortura e i maltrattamenti, per indagare sui casi presunti di tortura e riferire le conclusioni alla corte o a qualsiasi altro organismo investigativo. I metodi di documentazione contenuti in questo manuale sono applicabili anche ad altri contesti, che comprendono l’indagine e il monitoraggio dei diritti umani, le valutazioni sull’asilo politico, la difesa di coloro che “confessano” crimini sotto tortura e l’analisi delle necessità per la cura delle vittime, fra le altre cose. Il manuale include far l’altro allegati con i principi dell’indagine efficace e della documentazione; test diagnostici; schizzi anatomici per la documentazione della tortura e dei maltrattamenti; e una guida per la valutazione medica della tortura e del maltrattamento.

Monitoraggio dei luoghi di detenzione: guida pratica per ONG (Associazione per la prevenzione della Tortura [APT] e Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE [ODIHR])
Attraverso punti di riferimento e domande, questa guida punta ad aiutare le ONG a creare ed eseguire un programma di monitoraggio dei luoghi di detenzione. Tra tutti i possibili meccanismi di ispezione nazionale, le organizzazioni non governative nazionali hanno interessanti vantaggi, il più importante dei quali essere indipendenti dalle autorità. La guida si orienta su argomenti quali l’ottenimento del permesso d’accesso, lo stabilire il programma e la metodologia delle ispezioni e quanto segue poi all’ispezione stessa. La guida presenta inoltre e commenta gli standard internazionali che devono essere seguiti durante un sopralluogo, come gli standard sul trattamento, le misure di protezione o le condizioni materiali.

Protocollo Facoltativo alla Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti - Un manuale per Prevenire (Istituto Interamericano dei Diritti Umani [IIDH] /APT)
Questo manuale introduce il Protocollo Facoltativo, sottolineando la necessità di questo strumento innovativo all’interno del panorama delle norme e dei meccanismi esistenti. Include la storia del Protocollo Facoltativo, dal suo concepimento, passando per il processo di negoziazione fino alla sua adozione da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU. Un commento legale del testo si focalizza più in dettaglio sull’importanza e il contesto di alcune delle disposizioni chiave. Il manuale descrive anche il possibile impatto di un sistema di monitoraggio regolare delle strutture di detenzione, descrivendo i due principali organismi che condurranno questo lavoro ad un livello nazionale ed internazionale. Infine suggerisce azioni concrete e specifiche strategie per gli attori chiave delle campagne di ratifica e d’esecuzione.

Manuale sulla Prevenzione della Tortura per il Personale sul campo dell’OSCE (ODIHR)
Questo manuale è un’opera di riferimento basilare per il personale dell’OSCE che si occupa delle accuse di tortura e maltrattamento o che hanno bisogno di accedere alle garanzie, agli standard e ai meccanismi internazionali più importanti. Si divide in tre parti: 1) il ruolo dell’OSCE nella lotta alla tortura e al maltrattamento; 2) la prevenzione della tortura e del maltrattamento: il contesto e le garanzie legali; 3) il monitoraggio, l’indagine, la denuncia e altri approcci alla lotta contro la tortura e il maltrattamento. Comprende anche una lista utile di organizzazioni e altre risorse.

Guida alla Denuncia della Tortura - Come documentare e rispondere alle accuse di tortura all’interno del sistema internazionale per la protezione dei diritti umani (Camille Giffard)
Questo manuale è una guida di riferimento su come agire in risposta ad accuse di tortura o maltrattamenti. Spiega come funziona il processo di redazione di rapporti e denuncia agli organismi e meccanismi internazionali; come puoi documentare le accuse; cosa puoi fare con le informazioni raccolte; come scegliere tra i vari meccanismi secondo i tuoi particolari obiettivi; e come presentare le informazioni nel modo più adeguato per ottenere risposta.

Ukweli: Monitorare e Denunciare violazioni dei diritti umani in Africa. Un manuale per gli Attivisti della Comunità (Amnesty International)
Ukweli raccoglie le esperienze dei difensori africani dei diritti umani per presentare una guida che insegna passo per passo come monitorare e indagare gli abusi dei diritti umani compiuti in Africa. Questo pratico manuale è stato scritto da e per i difensori dei diritti umani in Africa per rafforzare e rendere professionale il lavoro sui diritti umani nel continente.

Per docenti

Basta con la Tortura (Amnesty International)
Questo libricino è una parte del pacchetto di materiale educativo di Amnesty International per fornire a insegnanti e educatori una risorsa generica utile a preparare lezioni che aiutino i bambini a capire che la tortura è una violazione dei diritti umani. É scritta per bambini dai 10 ai 12 anni d’età, ma può essere adattato dai docenti, secondo le necessità, anche ad altre fasce d’età.

Per professionisti in campo legale

Combattere la tortura. Un manuale per Giudici e Pubblici Ministeri (Conor Foley, 2003)
Questo manuale delinea i doveri e le responsabilità dei giudici e dei pubblici ministeri nella prevenzione e l’investigazione di atti di tortura, e altre forme di maltrattamento, nel garantire che coloro che perpetrano tali atti siano assicurati alla giustizia e che le loro vittime ottengano un risarcimento. Offre anche validi consigli, desunti dalla migliore pratica, su come la tortura può essere combattuta a livello procedurale.

Guida di Giurisprudenza sulla Tortura e i Maltrattamenti: Articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (APT)
La guida descrive la giurisprudenza relativa a casi di tortura e maltrattamenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Vuole essere un utile strumento per professionisti, difensori dei diritti umani e studiosi.

Per il personale di prigione

Diritti Umani e Prigione: Manuale di Formazione sui Diritti Umani per il personale di Prigione (ONU)
Questo manuale è una delle quattro parti della pubblicazione Diritti Umani e Prigioni - un pacchetto di formazione sui diritti umani per il personale di prigione. Le quattro parti si completano a vicenda e, prese insieme, offrono tutti gli elementi necessari per condurre programmi di formazione sui diritti umani per il personale di prigione, secondo l’approccio sviluppato dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Questo particolare manuale (una parte del pacchetto) offre informazioni approfondite sulle fonti, i sistemi e gli standard dei diritti umani che si riferiscono al lavoro del personale di prigione, raccomandazioni pratiche, argomenti utili per dibattiti, studi analitici e liste di controllo.

 

 

[Torna all'inizio]

 

 

Altre Risorse

Corsi e opportunità di formazione sui diritti umani

La Giornata Internazionale a sostegno delle Vittime di Tortura (26 giugno)

Organizzazioni che controllano la tortura

Organizzazioni che danno un sostegno alle vittime di tortura

 

 

 

back to top
Bookmark and Share
Pagina anche disponibile dentro:
العربية
Deutsch
English
Español
Français
Pусский
HREA Trainings
HREA Publications
Subscribe
Aggiornamenti via E-Mail.
RSS Feeds
Related e-learning course

Protection Against Torture

Safeguards against Torture and Ill-Treatment

Questa guida è stata redatta da Asmita Naik. Traduzione: Silvia Cancedda.

Copyright © Human Rights Education Associates (HREA), 2003. Tutti i diritti riservati.

Accessibilità | Domande frequenti | I Feed RSS