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Libertà di riunione e associazione

Introduzione
Diritti in gioco
Strumenti di protezione e promozione regionale ed internazionale
Protezione nazionale e agenzie di servizio
Materiale per attivisti, per l'educazione e l'informazione
Altre risorse


 

Introduzione

E" un diritto dell’uomo quello di formare gruppi, organizzarsi e riunirsi per perseguire scopi d’interesse comune. La possibilità di organizzarsi è per i cittadini uno strumento importante, con il quale possono influenzare il governo e i loro rappresentanti. Infatti, questi diritti sono tutelati dai trattati che si occupano di diritti umani, sia internazionali che locali. Sono diritti validi in ogni caso, qualsiasi sia lo scopo per il quale vengono esercitati; simbolo significativo del loro esercizio sono le manifestazioni di massa.

Il diritto alla libertà di associazione è garantito dai trattati internazionali relativi ai diritti umani, anche se trova migliore definizione nel diritto internazionale del lavoro, in riferimento al suo particolare legame con la possibilità per i lavoratori di difendere il loro status economico e sociale. La libertà di associazione è una delle disposizioni fondamentali che sostengono l’operato dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). I principi dell’OIL difendono i diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro a costituire organizzazioni e alla contrattazione collettiva.

 

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Diritti in Gioco

 

I diritti fondamentali relazionati alla libertà di associazione e riunione sono tutelati sia a livello internazionale che locale.

 

 (a) Diritto alla riunione pacifica

Tutela il diritto di riunirsi pacificamente, che non dovrebbe essere mai negato se non in situazioni che mettono a rischio la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica. Non garantisce il diritto di riunione nei casi in cui questa sia violenta, anche se i principi internazionali si preoccupano di limitare l’uso della forza da parte delle autorità in caso di riunioni pacifiche ma anche non pacifiche.  Si richiede infatti alle forze dell’ordine di usare la forza solo come ultima alternativa, in proporzione alla minaccia espressa e in modo da causare il minor numero di feriti e di danni.

 

 

 

(b) Diritto di associazione

Con diritto di associazione si intende il diritto dei singoli ad associarsi e a costituire associazioni. Molti paesi hanno cercato di ostacolare la fruizione di questo diritto, per esempio sostenendo di non trovarsi d’accordo con gli scopi politici delle associazioni, negando a queste associazioni il riconoscimento della personalità giuridica, indispensabile per l’attività giornaliera e per gestire i rapporti contrattuali, imponendo vincoli finanziari. Il diritto di associazione non si limita agli individui che desiderano formare un’associazione, ma garantisce anche alle associazioni così formate libertà di operazione senza alcuna interferenza.

 

(c) Diritto del singolo di aderire o non aderire ad un’associazione

In alcuni paesi i singoli possono subire ritorsioni per aver aderito ad un’associazione o venire obbligati a aderire a specifiche associazioni autorizzate dallo stato.

 

(d) Diritto di associazione sindacale

La libertà di associazione è un problema complesso, in special modo quando relazionato al posto di lavoro, e molta della giurisprudenza esistente su questo argomento deriva dal diritto del lavoro. Sono tutelati i seguenti diritti:

 

-         Diritto di ogni persona a costituire e aderire a sindacati per la promozione dei loro interessi economici e sociali.                                                                                                      Alcuni stati cercano di limitare l’attività dei sindacati ostacolando la possibilità dei singoli di aderirvi. In altri, la legislazione nazionale nega a determinate categorie di lavoratori, ad esempio lavoratori del settore agricolo, addetti ai servizi domestici ed altri impiegati in settori non ufficiali, imprenditori autonomi, dirigenti (ecc.), la possibilità di esercitare tali diritti. L’unica eccezione presente nel diritto internazionale è rappresentata da polizia e forze armate, che non possono costituire associazioni professionali, nel caso in cui ciò sia contrario al diritto nazionale. Invece, secondo quanto prescritto dal diritto internazionale del lavoro, altri impiegati pubblici possono farlo, anche se la portata di tale possibilità è stata materia di discussione in vari paesi.

 

 -    Diritto a costituire confederazioni nazionali e internazionali.

            E’ fondamentale per i gruppi nazionali relazionarsi con gli altri ad un

            livello più esteso. In alcuni paesi le autorità hanno tentato di impedire che avessero contatti         

            al di fuori del loro gruppo.

 

-         Diritto di non discriminazione in ragione dell’appartenenza ad un sindacato.                                                     

L’appartenenza ad un sindacato non dovrebbe essere motivo di esclusione di una persona da un impiego o di licenziamento, se già impiegato.                                                         

 

-         Diritto di sciopero.                                                                                                                Non è un diritto assoluto, dato che coinvolge altri interessi sociali, e specialmente quando gli impiegati pubblici offrono servizi di base, la cui interruzione metterebbe a rischio la vita, la salute e la sicurezza della popolazione. Per esempio, in alcuni paesi è interdetta la possibilità di scioperare ai vigili del fuoco. I governi hanno tentato di ostacolare questo diritto attraverso una serie di strategie,come, ad esempio, il principio della sostituzione: cioè i lavoratori che partecipano allo sciopero vengono sostituiti da nuovi impiegati, fedeli al datore di lavoro, che poi destituisce quel sindacato. Azioni del genere sono contrarie al diritto internazionale.

 

 

 

-         Diritto delle organizzazioni ad eleggere i loro rappresentanti e a redigere le loro regole e

costituzioni.                                                                                                                                     Sono altresì protette dall’essere cancellate dall’autorità amministrativa. Queste disposizioni proteggono le associazioni da immotivate ingerenze dell’amministrazione governativa.

 

(e) Nessuna limitazione a tali diritti è permessa se non per motivi di sicurezza nazionale e sicurezza pubblica

Non si può derogare a questi diritti se non per specifiche ragioni quali la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica. Gli stessi trattati non definiscono i parametri ai quali è necessario attenersi per stabilire tali limitazioni, ma la giurisprudenza posteriore, soprattutto quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si è per lo più basata su un’interpretazione restrittiva che permette agli stati unicamente di negare la fruizione di questi diritti in situazioni del tutto eccezionali.

 

 

Agenzie fondamentali di assistenza

 

L’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è un’agenzia specializzata dell’ONU che persegue la promozione della giustizia sociale e dei diritti del lavoro e dell’uomo, che sono riconosciuti a livello internazionale. E’ stata fondata nel 1919 come parte della Società delle Nazioni ed è poi diventata la prima agenzia specializzata delle Nazioni Unite (ONU) nel 1946.

 

L’OIL formula i principi internazionali del lavoro sotto forma di convenzioni e raccomandazioni che stabiliscono i parametri minimi da seguire nel diritto del lavoro: libertà di associazione, diritto di organizzazione, contrattazione collettiva, abolizione dei lavori forzati, parità di trattamento e di opportunità, e altre norme che regolano le condizioni di tutto il ventaglio di materie e argomenti relazionati al lavoro. Offre assistenza tecnica principalmente nei campi di:

-         formazione e riabilitazione professionale

-         politica occupazionale

-         amministrazione del lavoro

-         diritto del lavoro e relazioni industriali

-         condizioni di lavoro

-         sviluppo amministrativo

-         cooperative

-         sicurezza sociale

-         statistiche di lavoro

-         sicurezza e salute sul lavoro.

 

L’OIL promuove lo sviluppo dei lavoratori indipendenti e di organizzazioni di lavoratori e offre servizi di formazione e di consulenza a queste organizzazioni. All’interno del sistema delle Nazioni Unite, l’OIL ha un’unica struttura tripartita che vede i rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinare congiuntamente le politiche ed i programmi dell’Organizzazione.

 

 

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Strumenti Internazionali e Locali di Protezione e Promozione

 

A livello internazionale gli strumenti legali prendono la forma del trattato (detto anche accordo, convenzione o protocollo) che vincola gli stati parte ai termini negoziati. Quando le negoziazioni finiscono, il testo del trattato viene riconosciuto come autentico e definitivo e "firmato” dai rappresentanti degli stati. Uno stato può decidere di essere vincolato al trattato in vari modi. Il più comune è tramite ratifica o adesione. Un nuovo trattato viene ratificato da quegli stati che hanno negoziato lo strumento. Uno stato che non ha partecipato alla negoziazione può aderirvi in un secondo momento. Il trattato entra in vigore, è valido, nel momento in cui un numero prestabilito di stati lo ratificano o vi aderiscono.

Quando poi lo stato ratifica o aderisce al trattato, può stabilire delle riserve a uno o più articoli, anche se queste sono vietate dall’accordo. Le riserve possono comunque essere ritirate in qualsiasi momento. In alcuni paesi i trattati internazionali prevalgono sul diritto interno; in altri c’è bisogno di una specifica legge di esecuzione per dare la forza di legge nazionale al trattato. Praticamente tutti gli stati che ratificano o aderiscono ad un trattato internazionale devono emanare decreti, cambiare le leggi esistenti o introdurre una nuova legislazione in modo da garantire piena efficacia ai trattati sul territorio nazionale. I trattati vincolanti possono essere usati per spingere i governi a rispettare le disposizioni del trattato che sono rilevanti ai fini della tutela dei diritti di libertà di associazione e riunione. Gli strumenti non vincolanti, come le dichiarazioni o le risoluzioni, possono invece servire in momenti importanti per mettere in difficoltà i governi attraverso una pubblicità negativa; i governi che si preoccupano della loro immagine internazionale, di conseguenza, adatteranno al trattato le loro linee di condotta.

Qui di seguito elenchiamo i trattati internazionali, le dichiarazioni e gli impegni che determinano i criteri per la protezione della libertà di associazione e riunione:

 

NAZIONI UNITE (ONU)

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) (articoli 20, 23)

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (UDHR) è una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU ed è stata adottata nel 1948. Essendo una risoluzione formalmente non è un vincolo giuridico per gli stati, nonostante si creda normalmente il contrario. Ad ogni modo, l’UHDR ha stabilito dei principi e valori importanti che sono stati in seguito sviluppati in trattati dell’ONU giuridicamente vincolanti. Inoltre, molte delle disposizioni sono entrate a far parte del diritto internazionale tradizionale. Gli articoli 20 e 23 salvaguardano il diritto alla libera associazione e riunione e il diritto a costituire o aderire a sindacati.

 

Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati (1951) (articolo 15)

Il più importante trattato relativo ai diritti dei rifugiati, espressamente attribuisce gli stessi diritti che dà ai rifugiati alle associazioni apolitiche e senza scopo di lucro (no-profit) e ai sindacati, come quelli di cui fruiscono altri cittadini di paesi stranieri.

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) (articolo 8)              Il patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali è stato adottato dall'Assemblea Generale nel dicembre del 1966 ed entrò in vigore nel 1976. Sviluppa i principi tracciati nell’UDHR ed è un vincolo giuridico per tutti quegli stati che hanno firmato e ratificato le disposizioni in esso contenute. L’articolo 8 garantisce i diritti dei sindacati e in particolar modo il diritto di ogni persona a costituire sindacati, il diritto a formare federazioni nazionali ed internazionali, i diritti dei sindacati a operare liberamente e il diritto di sciopero.

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) (articoli 21, 22)

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP) sviluppa i principi tracciati nell’UHDR ed è un vincolo giuridico per tutti gli stati che hanno firmato e ratificato le disposizioni in esso contenute. L’articolo 21 afferma che: “E’ riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà”. L’articolo 22 stabilisce che: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto a costituire sindacati e a aderirvi per la tutela dei propri interessi. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questo diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia”.

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (1989) (articolo 15)                                                                All’articolo 15 questo trattato sancisce il diritto del bambino alla libera associazione e alla riunione pacifica. Tutte le violazioni possono essere impugnate davanti al Comitato per i diritti dell’Infanzia.

Principi fondamentali dell’ONU sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine (1990) (principi 12, 13, 14)                                                                                        Questo documento regolamentare ribadisce che la polizia non deve intervenire nelle assemblee pacifiche e legali, e fissa i limiti all’uso della forza in caso di riunioni violente.

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società a promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (1998)                                                                                                                      Questa dichiarazione dell’Assemblea Generale, conosciuta anche come dichiarazione per la protezione dei difensori dei diritti umani, riafferma il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente con altri, soprattutto allo scopo di lavorare per la protezione e realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali.

Rappresentante Speciale dell’ONU per i difensori dei diritti umani                                                    I difensori dei diritti umani sono coloro che lavorano da soli o in gruppo per sostenere i principi dei diritti umani. I diritti di libertà d’associazione e di riunione possono spesso essere violati dalle autorità, che cercano di reprimere le attività dei difensori dei diritti umani; per questo il Rappresentante Speciale riceve le denunce di ONG e singoli. Hina Jilani (Pakistan), eletta nel 2000, è stata la prima Rappresentante Speciale dei Difensori dei Diritti Umani.

 

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha adottato una serie di convenzioni sul diritto di organizzazione dei lavoratori e di contrattazione collettiva attraverso i sindacati. Sono stati inoltre attivati meccanismi speciali di supervisione per verificare l’attuazione di tali convenzioni.

Il Comitato sulla Libertà di Associazione dell’OIL, creato nel 1951, esamina le denunce che vengono presentate anche nel caso in cui lo stato non abbia ratificato tali convenzioni. Esiste anche una Commissione inquirente e di conciliazione sindacale sulla libertà di associazione per esaminare le denunce.

 

Convenzione dell’OIL sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale (1948)

Questo trattato tutela il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro a costituire e aderire ad organizzazioni e quello della libertà di elezione dei loro rappresentanti e di redazione delle loro regole e costituzioni, senza che vi sia l’ingerenza delle autorità pubbliche. Queste organizzazioni hanno il diritto di associarsi come federazioni nazionali e internazionali e non potrebbero venire sciolte dall’autorità amministrativa; in ogni caso il diritto nazionale può imporre limiti a polizia e forze armate. La convenzione salvaguarda anche il diritto dei lavoratori ad organizzarsi.

 

 

Convenzione dell’OIL (98) sull’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva (1949)

Questa convenzione si propone di proteggere i lavoratori contro discriminazioni antisindacali e sostiene che l’appartenenza di un lavoratore ad un sindacato non deve essere condizione all’impiego nel posto di lavoro e neanche causa di licenziamento.

 

Convenzione dell’OIL (135) sulla protezione e le facilitazioni da accordare ai rappresentanti dei lavoratori nell’impresa (1978)

Questa Convenzione rafforza la protezione garantita ai rappresentanti dei lavoratori contro le discriminazioni per le loro azioni.

 

Convenzione dell’OIL relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica (1987)

Questa convenzione amplia le disposizioni contro la discriminazione antisindacale dei funzionari pubblici.

 

Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998)

La dichiarazione afferma che nel caso in cui i membri dell’OIL non abbiano ratificato queste convenzioni, sono obbligati comunque, in qualità di membri, a promuovere i principi su cui si basano diritti fondamentali come il diritto di associazione e il diritto di contrattazione collettiva.

 

 

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UNIONE AFRICANA (ex ORGANIZZAZIONE DELL’UNITA’ AFRICANA, OAU)                   

 

Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (1981) (articoli 10,11)

Lo strumento fondamentale per i diritti umani dell’Africa, garantisce i diritti di libertà d’associazione (articolo 10) e libertà di riunione (articolo 11).

 

Carta Africana sui diritti e il benessere del bambino (1990) (articolo 8)

Questo trattato tutela espressamente i diritti dei bambini alla libertà di associazione e di riunione pacifica.

 

CONSIGLIO EUROPEO

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1949) (articolo 11)                                                                                                                              Il trattato, più comunemente conosciuto come Convenzione Europea sui diritti dell’uomo (CEDU), salvaguarda il diritto di libertà di riunione e di associazione.

 

Carta Sociale Europea (1961) (articoli 5, 6)

La Carta Sociale Europea affronta temi connessi a lavoro ed impiego. Gli stati parte sono tenuti a presentare rapporti ogni 2 anni che vengono esaminati dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Il trattato tutela il diritto di lavoratori e datori di lavoro ad organizzarsi a livello locale, nazionale e internazionale. Stabilisce anche il diritto di contrattazione collettiva e richiede agli stati di predisporre meccanismi di consulenza e di arbitrato.

 

 

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UNIONE EUROPEA

 

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000) (articolo 12)

La Carta tutela i diritti di riunione e di associazione.  La Carta comunitaria sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989) sostiene i diritti di lavoratori e datori di lavoro a formare associazioni, a negoziare e a concludere accordi collettivi. Inoltre salvaguarda il diritto di sciopero, soggetto agli obblighi dei regolamenti nazionali.

 

 

Organizzazione degli Stati Americani (oas)

Convenzione americana sui diritti umani (1969) (articoli 15, 16)

La convenzione americana tutela il diritto di riunione (articolo 15) e il diritto di libertà di associazione (articolo 16).

 

 

 

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Agenzie Nazionali di Assistenza, Protezione e Servizio

 

I paesi che hanno ratificato questi trattati internazionali e locali hanno consentito a compiere i loro obblighi secondo quanto stabilito dalle convenzioni attraverso, tra le altre cose, l’applicazione a livello nazionale delle disposizioni. Questo vuol dire che sarebbero, in primo luogo, tenuti a rivedere le loro leggi sulla libertà di associazione e di riunione, adattandole in modo da assicurare la conformità a tali disposizioni o dovrebbero adottare nuove leggi che rispondessero alle richieste.

 

L’applicazione dei diritti di associazione e riunione resta comunque un problema complesso in molti paesi e i governi spesso non compiono i loro obblighi. Problemi e preoccupazioni rispetto all’applicazione nei singoli paesi sono ben documentati nei rapporti dell’OIL, della CEDA e dell’ONU, come anche nei contributi delle ONG. Un’ampia raccolta di casi e rapporti sull’argomento si può trovare al link Comitato sulla libertà di associazione.

 

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Materiale per la Difesa, l’Educazione e la Formazione

 

Per i difensori

 

Abilitare la società civile : aspetti pratici e libertà di associazione (Public Interest Law Iniziative-PILI)

E’ un libro risorsa per gli attivisti del settore, avvocati, ufficiali del governo e altre persone interessate a capire come la libertà di associazione si leghi ai regolamenti legali delle ONG.

 

Per le forze dell’ordine

 

Polizia e diritti umani- Un manuale di formazione (Amnesty International)

Questo manuale viene usato nei corsi base delle accademie di polizia in Danimarca. Offre un quadro del corso e varie ed utili linee generali e contributi.

 

 

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Altre Risorse

Corsi e possibilità di formazione sui principi internazionali riguardanti il lavoro

Organizzazioni che difendono il diritto di libertà di riunione e associazione

 

 

 

 

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Questa guida è stata redatta da Asmita Naik. Traduzione: Silvia Cancedda.

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