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Il Diritto alla Vita

Introduzione
Diritti in gioco
Strumenti di protezione e promozione regionale ed internazionale
Protezione nazionale e agenzie di servizio
Materiale per attivisti, per l'educazione e l'informazione
Altre risorse

 

Introduzione

Togliere la vita a qualcuno è un atto che è stato duramente condannato dalla maggior parte delle religioni e filosofie del mondo nel corso degli anni. La legge internazionale sui diritti umani ha a sua volta cercato di rivendicare in vari trattati questo diritto, il più sacrosanto di tutti. La vita di un individuo è senza dubbio protetta dal poter essere arbitrariamente confiscata dallo stato.

Il diritto alla vita non è tuttavia così inviolabile come può sembrare a prima vista. Ci sono alcune situazioni in cui gli stati possono privare gli individui della propria vita, e per i quali la legge internazionale sui diritti umani non fa alcuna obiezione. L'uso della pena di morte è uno di questi esempi. La legge sui diritti umani non proibisce l"uso della pena di morte come punizione di reati, ma ne incoraggia l’abolizione e cerca di limitarne l’uso. L’utilizzo della violenza come difesa personale giace alla base di altre giustificazioni per la presa della vita umana. Uccidere è lecito nei periodi di guerra, ad eccezione dell’uccisione di civili e prigionieri di guerra. La legge sui diritti umani cerca pertanto di rispondere alla miriade di dilemmi etici sollevati dal diritto alla vita, stabilendo una gamma di proibizioni e di ammonizioni.


Riferimento: Centro d’Informazione sulla Pena di Morte

 

 

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Diritti in Gioco

Ciascun essere umano ha l’inerente diritto alla vita, e tale diritto deve essere protetto dalla giustizia. Tuttavia, questo diritto non è poi così sacrosanto e inviolabile come sembra. Il principio fondamentale della legge sui diritti umani è che nessuno può essere arbitrariamente privato della vita, il che significa che gli stati possono togliere la vita a qualcuno ammesso che ne rispettino leggi e procedure. Ci sono varie situazioni in cui uno stato ha la facoltà di privare le persone della vita senza violare la legge sui diritti internazionali. In alcuni casi, queste eccezioni sono basate su premesse del tipo che la violenza usata come arma di difesa personale è giustificata. Esempi includono:
- imposizione della pena di morte;
- ammesso che sia il risultato di un processo giuridico e non contravvenga a certe minime salvaguardie imposte dalla legge sui diritti umani (vedi di seguito);
- le morti che risultano la conseguenza di guerra legittima es. la guerra che incontra i criteri della legge umanitaria internazionale e non abbia come obbiettivo individui appartenenti a categorie protette, es. civili e prigionieri di guerra;
- alcuni documenti sui diritti umani (la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani, per esempio) riportano altre situazioni in cui sopprimere una vita non contravviene alla convenzione. La privazione della vita che sia il risultato dell’uso della forza che non sia assolutamente necessaria: (a) in difesa di qualsiasi persona da violenza illegale; (b) per eseguire un lecito arresto o impedire la fuga ad una persona detenuta dalla legge; (c) nell’azione legale presa allo scopo di soffocare un’insurrezione o una sommossa.

La legge sui diritti umani tace su altre aree controversiali che riguardano il diritto alla vita, come l’aborto, il diritto del feto e l’eutanasia.

La Pena di Morte
La pena di morte o punizione capitale come è altrimenti conosciuta, continua ad essere legale e praticata in un certo numero di stati del mondo. Alcuni stati hanno abolito la pena di morte ad eccezione di casi più estremi, es. per reati commessi durante la guerra. Altri stati invece, anche se non hanno abolito ufficialmente la pena di morte, sono abolizionisti in pratica, poiché non emettono sentenze di morte. Alcuni tra i primi attivisti per i diritti umani, per esempio, Amnesty International, si occupano di proteggere i prigionieri politici affinché non siano sentenziati a morte a causa delle proprie ideologie politiche.

La pena di morte sembra costituire una violazione del diritto alla vita ma la legge dei diritti umani manca di insistere che lo sia; lascia agli stati la scelta di imporre la pena di morte, ma li incoraggia a orientarsi verso l’abolizione, e pone anche alcuni limiti nel modo in cui la pena di morte deve essere usata.  La punizione capitale:
- può essere messa in pratica solo per i reati più gravi, in seguito ad un giudizio finale emanato da una corte, e ammesso che non sia contrario ai provvedimenti della legge sui diritti umani, es. non deve essere un reato di genocidio.
- chiunque venga sentenziato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della sentenza;
- la sentenza di morte non può essere imposta su persone di età inferiore a 18 anni o conseguita su donne in stato interessante.

Anche per gli stati che hanno acconsentito ad abolire la pena di morte, la legge sui diritti umani sembra ambigua, poiché consente loro di fare eccezione in alcune circostanze, mantenendo il diritto di avvalersi della pena di morte in tempi di guerra, per esempio. Allo stesso tempo, l’utilizzo della pena di morte è assolutamente proibito da varie corti criminali internazionali, come il Tribunale Criminale Internazionale dell’ex Yugoslavia, il Tribunale Criminale Internazionale del Rwanda e la Corte Criminale Internazionale.

Situazioni di conflitto armato
La legge internazionale non abolisce tutti i generi di guerra e violenza. Il diritto alla vita in tali situazioni non è assoluto. La Legge Umanitaria Internazionale cerca di imporre restrizioni sul modo in cui la violenza viene usata durante il conflitto. Alcune categorie di persone, civili o soldati che hanno posato le loro armi o che rimangono feriti, sono considerati protetti. Il diritto alla vita di queste categorie è preservato e può essere violato per esempio, dall’apertura di fuoco indiscriminato o da un’esecuzione deliberata o per negazione all’accesso di acqua, cibo o medicine.

Diritto di non-refoulement
Il diritto che impedisce a quelle persone di essere rimpatriate in paesi in cui le loro vite possono essere in pericolo, altresì conosciuto come diritto di non-refoulement, è in alcuni casi protetto. I rifugiati politici e gli esuli sono protetti se a rischio di minaccia a causa della propria razza, religione, nazionalità, orientamento politico o in quanto facenti parte di un certo gruppo sociale.

Il diritto alla sopravvivenza
Quando si tratta di bambini, il diritto alla vita può spesso significare diritto alla sopravvivenza. La legge dei diritti umani proibisce già l’uso della pena di morte sui bambini. Tuttavia, i diritti dei trattati sui bambini impongono un altro obbligo agli stati per venire incontro ai bisogni primari del bambino in termini di nutrizione, salute, cibo, protezione etc. per consentire al bambino di sopravvivere.

Agenti non-statali
Violazioni del diritto alla vita possono essere commesse da agenti che operano al di fuori dal territorio ufficiale del governo, es. gruppi paramilitari, difesa civile o altre forze private. Possono operare al di fuori dall’esercito ufficiale e dalle forze di polizia, ma sono ritenuti agenti dello stato, poiché spesso formati e controllati dalle autorità per intervenire in situazioni di conflitto interno o disordine. Sono pertanto soggetti allo scrutinio delle violazioni dei diritti umani in eguale modo.

Diritti delle vittime
Le vittime di esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie sono intitolate a ricevere un’adeguata compensazione dallo stato che ha commesso il reato. La garanzia di compenso è scissa dall’aggiuntivo obbligo degli stati di condurre indagini e punire chi ha commesso il reato.

 



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Strumenti di Protezione e Promozione Regionale ed Internazionale

Gli strumenti legali internazionali prendono forma di un trattato (chiamato anche accordo, convenzione, o protocollo) che lega gli stati che prendono parte ai termini sanciti. Quando le negoziazioni sono completate, il testo del trattato è definito autentico e definitivo, e viene "firmato" dai rappresentanti degli stati. Uno stato può concordare di essere vincolato ad un trattato in vari modi. I modi più comuni sono la ratifica o accessione. Un nuovo trattato viene sanzionato da quegli stati che hanno negoziato l’atto. Uno stato che non ha partecipato alle negoziazioni può entrare a far parte del trattato in un secondo momento. Il trattato entra in atto, o assume validità, quando un numero predeterminato di stati ha sanzionato o accesso al trattato.

Quando uno stato sanziona o accede ad un trattato, tale stato può porre delle  riserve ad uno o più articoli del trattato, a meno che le reserve siano proibite dal trattato stesso. Le reserve possono normalmente essere abolite in qualsiasi momento. In alcuni paesi, i trattati internazionali hanno la precedenza sulla legge nazionale; in altri, una specifica legge può essere richiesta per dare ad un trattato internazionale ratificato il valore di legge nazionale. In pratica, tutti gli stati che hanno sanzionato o accesso ad un trattato internazionale devono emettere dei decreti, cambiare le esistenti leggi, o introdurre la nuova legislazione per rendere il trattato pienamente efficiente sul territorio nazionale.

I trattati vincolanti possono essere usati per forzare i governi a rispettare le provisioni del trattato che siano rilevanti per il diritto umano alla vita. Gli strumenti non vincolanti, come le dichiarazioni e le risoluzioni, possono essere usate in situazioni rilevanti per imbarazzare i governi con una negativa esposizione pubblica; i governi che si preoccupano della loro immagine internazionale possono di conseguenza cambiare le loro politiche.

Seguono dei trattati internazionali, dichiarazioni e impegni che determinano i modelli per la protezione del diritto alla vita:

 

NAZIONI UNITE

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) (articolo 3)
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) è una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’UN, ed è stata adottata nel 1948. In quanto risoluzione, non è formalmente vincolante, nonostante si pensi generalmente il contrario. Tuttavia, l’UDHR ha stabilito importanti principi e valori che sono stati in seguito elaborati per vincolare legalmente i trattati dell’UN. Inoltre, alcune delle sue clausole sono diventate parte del diritto consuetudinario internazionale. L’articolo 3 sostiene il diritto alla vita, libertà e sicurezza dell’individuo.

Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) (articolo 6, 4)
Questo principale trattato internazionale sui diritti civili e politici, conosciuto anche come ICCPR, è relativo al diritto alla vita e alla pena di morte:
"1. Ciascun essere umano possiede l’inerente diritto alla vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria vita.
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata ancora abolita, la sentenza di morte può essere imposta per reati più gravi in accordo alla legge in atto al momento in cui il reato è stato commesso e non contraria alle clausole dell’attuale Convenzione e della Prevenzione e Punizione del Reato di Genocidio. Questa pena può essere prolungata fino a seguire ad un giudizio finale stabilito da una corte competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce reato di genocidio, è comprensibile che niente in questo articolo autorizzi alcuno stato facente parte dell’attuale clausola di derogare in alcun modo da ogni obbligo assunto in base alle clausole della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio.
4. Chiunque viene sentenziato a morte deve avere il diritto di appellarsi alla grazia o alla commutazione della sentenza. L’amnestia, grazia o commutazione della sentenza di morte può essere garantita in tutti i casi.
5. La sentenza di morte non deve essere imposta per crimini commessi da persone al di sotto dei diciotto anni, e non deve essere messa in pratica su donne in stato interessante.
6. Questo articolo non ammette la possibilità di potersi appellare a ritardare o impedire l’abolizione della pena capitale da parte di ciascuno stato che fa parte dell’attuale Convenzione."
L’articolo 4 inoltre asserisce che gli stati non possono dissociarsi dall’articolo 6 neppure in momenti di emergenza pubblica.

Secondo Protocollo Opzionale alla Convenzione Internazionale sui Diritti Politici e Civili, che mira all’Abolizione della Pena di Morte (1989)
Questo protocollo opzionale al ICCPR sollecita gli stati a prendere tutte le necessarie misure per abolire la pena di morte e dichiara che non è consentita alcuna riserva per l’applicazione della pena di morte per reati più gravi di natura militare commessi durante periodi di guerra.

Il Rapporteur Speciale per Esecuzioni Extragiudiziali, Sommarie o Arbitrarie della Commissione sui Diritti Umani è stato incaricato nel marzo 1982. Si tratta del primo incarico dato a qualcuno per studiare un particolare tipo di violazione di diritti umani nel mondo. A seguito di ció, speciali rapporteurs sono stati incaricati per diversi e svariati soggetti, come tortura, violenza contro le donne. Il mandato del rapporteur deve esaminare le situazioni in cui tali esecuzioni hanno luogo. Il mandato specifica di fare particolare attenzione a sommarie esecuzioni di donne e bambini o violazioni che riguardano individui che esercitano il diritto a svolgere attività pacifiche in difesa dei diritti umani.

Il rapporteur speciale riceve la comunicazione di tali violazioni sia da organizzazioni che da individui. Il rapporteur puó richiedere urgentemente un appello per impedire violazioni imminenti. Allegazioni specifiche sono affrontate dal rapporteur direttamente col governo in questione. I problemi sono stati riportati con un’azione supplementare, e alcuni governi hanno fallito a rispondere su questioni appuntate dal rapporteur. Rapporti generali ampliano questioni come persistenti rapporti di impunità o infrangimento della legge internazionale sui diritti umani da una legislazione nazionale, sono contenuti in rapporti descrittivi del rapporteur. Le visite nel paese hanno luogo anche allo scopo di ottenere informazioni dirette.

Principi di Siracusa sulla Limitazione e Derogazione dei Provvedimenti nel Convegno Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1984)
I Principi di Siracusa sono stati formulati nel 1984 da una sottocommissione dell’UN per prevenire discriminazioni e proteggere le minoranze, e sostengono che nessun partito statale possa, neppure in situazioni di emergenza, minacciare la vita della nazione, sottrarsi a certe garanzie che includono il diritto alla vita.

Salvaguardia della Garanzia della Protezione dei Diritti di Coloro che Incorrono nella Pena di Morte  (1984)
Elabora ulteriormente le circostanze in base alle quali la pena di morte può essere imposta, e il modo in cui le procedure debbano essere seguite.

Principi per la Prevenzione Effettiva e Investigazione di Esecuzioni Extra-legali, Arbitrarie e Sommarie (1989)

Statuto di Roma della Corte Criminale Internazionale (1998) (articolo 6, 7j)
Protegge il diritto alla vita laddove esso sia costituito da reati di genocidio, reati di guerra e reati contro l’umanità. In base allo Statuto di Roma della Corte Criminale Internazionale (ICC), l’uccisione di persone avvenuta sia come omicidio diretto, o attraverso condizioni inflitte che portano alla loro morte e. g. privazione di cibo, acqua e medicine diventano di giurisdizione della corte se riguardano: genocidio il che significa che tali atti sono commessi con l’intenzione di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, etico, razziale o religioso (articolo 6); reati contro l’umanità se tali atti sono commessi come parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una qualsiasi popolazione civile, con la consapevolezza dell’attacco (articolo 7); reati di guerra se infrangono le regole stipulate nelle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949, sotto l’accezione di atti contro persone o proprietà protetta in base alle clausole di una specifica Convenzione di Ginevra. Inoltre, lo statuto della ICC afferma che la pena di morte è estromessa da punizioni che la corte può imponere nonostante abbia giurisdizione su reati molto gravi.

Anche i trattati dell’UN relativi a specifiche categorie di persone proteggono il diritto alla vita:

Convenzione sulla Prevenzione della Punizione del Reato di Genocidio (1948)
Proibisce l’uccisione di membri facenti parte di gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi con l’intenzione di smantellare il gruppo nella sua interezza, o parte.

La Convenzione di Ginevra del 1949 che governa le leggi della guerra sostiene il diritto alla vita dei civili e di certi tipi di combattenti, di coloro che sono feriti oppure che hanno gettato le armi, durante la guerra:

Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione di Civili in Tempo di Guerra (1949) (articolo 3)

Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949, e relativo alla Protezione delle Vittime di Conflitti Armati Internazionali (Protocollo I) (1949) (articolo 51, 57, 75, 85)

Infine, il diritto alla vita di gruppi particolarmente vulnerabili come bambini, rifugiati e minoranze razziali è protetto dai seguenti trattati internazionali:

Convenzione Relativa allo Status dei Rifugiati (1951) (articolo 33)
La Convenzione relativa allo status del rifugiato è rilevante poiché proibisce il ritorno forzato (per il principio di non-refoulement) di persone che sono esposte a pericolo di morte nel loro paese natale.

Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Qualsiasi Forma di Discriminazione Razziale (1965)
Questo è il trattato più vasto che riguarda i diritti di minoranze razziali e etniche. Le violazioni che riguardano il diritto alla vita e in particolare l’uso discriminatorio e sproporzionato della pena di morte a danni di minoranze etniche e razziali sono state riportate alla Commissione sull’Eliminazione della Discriminazione Razziale che salvaguarda l’applicazione della convenzione.

Convenzione sui Diritti del Bambino (1989) (articolo 37)
Proibisce l’uso della pena di morte su persone che al momento del reato avevano meno di 18 anni. Inoltre, una serie di altri articoli riguardano la salvaguardia del diritto di sopravvivenza attraverso la provvedimento di cibo necessario, acqua, sanità ecc. necessari alla vita stessa.

 

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UNIONE AFRICANA (EX ORGANIZZAZIONE DELL’UNITÀ AFRICANA, OAU)

Carta africana sui diritti degli uomini e dei popoli (1981) (articolo 4)
Il principale strumento dei diritti umani dell’Africa che protegge il diritto alla vita.

Carta africana sul Diritto ed il Benessere Infantile (1990) (articolo 5)
Questo trattato protegge il diritto alla sopravvivenza e sviluppo del bambino, il che significa sia il diritto di non poter essere sentenziato a morte, che il diritto offerto con risorse adeguate per la sopravvivenza.

 

CONSIGLIO EUROPEO

Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e Libertà Fondamentali (1949) (articoli 2, 15)
Questo trattato, più comunemente conosciuto come Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani (ECHR), protegge il diritto alla vita e stipula le circostanze in base alle quali la privazione della vita non contravviene a questo articolo, in quanto risultato di utilizzo della forza che non sia più che assolutamente necessario: a) in difesa di qualsiasi individuo da violenza illecita; b) per effettuare un lecito arresto o impedire ad una persona legalmente detenuta di fuggire; c) nell’azione lecita presa allo scopo di calmare un’insurrezione o sommossa (articolo 2). Non consente inoltre alcuna derogazione da questo principio neppure in situazioni di emergenza, fatta eccezione della morte come conseguenza di azioni illecite di guerra (articolo 15).

Protocollo No. 6 alla Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e la Libertà Principale sull’abolizione della pena di morte riguardante l’abolizione della pena di morte (1983)
Stabilisce che i partiti facenti parte del protocollo dovranno abolire la pena di morte. Consente loro di mantenere questa punizione in alcune circostanze durante il periodo di guerra.

 

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UNIONE EUROPEA

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000) (articolo 2)
Questo trattato difende il diritto alla vita e proibisce l’uso della pena di morte.

 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI (OAS)

Convenzione Americana sui Diritti Umani (1978) (articolo 4)
La Convenzione Americana protegge il diritto alla vita e riduce i casi in cui la pena di morte viene utilizzata. I paesi che non hanno abolito la pena di morte possono utilizzare quest’ultima solo per "crimini più gravi, e a seguito di un giudizio finale stabilito da una corte competente e d’accordo con una legge che stabilisce tale punizione, messa in atto prima del momento in cui il reato è stato commesso. L’applicazione di tale punizione non deve estendersi a crimini verso i quali non si applica al momento." Stipula inoltre che la pena di morte non debba essere ristabilita in stati in cui era stata precedentemente abolita; non deve essere messa in pratica per reati politici o imposta su persone che al momento del reato erano di età inferiore ai 18 anni o al di sopra dei 70 anni, né a donne in stato interessante.

Protocollo alla Convenzione Americana sui Diritti Umani per Abolire la Pena di Morte (1990)
Qualsiasi nazione che faccia parte della Convenzione Americana sui Diritti Umani può firmare questo protocollo. Quegli stati che firmano il protocollo concordano sull’eliminazione della pena di morte, sebbene possono dichiarare, tramite delega, l’intento di conservare la pena di morte nei periodi di guerra per gravi reati militari, in accordo coi termini della legge internazionale. In questo caso, lo stato è obbligato ad informare il segretario generale OAS della propria legislazione nazionale a proposito dell’utilizzo della pena di morte in tempi di guerra.

 

 

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Assistenza Nazionale, Protezione e Agenzie di Servizio

I paesi che hanno sanzionato questi trattati internazionali e regionali hanno acconsentito di concordare i loro obblighi in base a queste convenzioni con la totale implementazione di queste provisioni a livello nazionale. Gli stati devono adottare appropriate misure legislative e offrire rimedi giuridici per proteggere il diritto alla vita.

L’impunità dei colpevoli è una delle ragioni principali del perchè le violazioni dei diritti umani continuano con maggiore forza. É in particolare il caso delle violazioni del diritto alla vita e l’obbligo dei governi di identificare, apportare giustizia, e punire chi ha commesso il reato, chiaro nei criteri dei diritti umani. I problemi e le preoccupazioni dell’implementazione nei singoli stati è ampiamente documentata nei rapporti dell’UN Rapporteur Speciale di Esecuzioni Extragiudiziali Sommarie o Arbitrarie.

 


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Materiale di Avvocatura, Educativo e di Formazione

Per i sostenitori

Standard internazionali sulla pena di morte (Amnesty International)
Questo documento offre citazioni su strumenti internazionali e regionali (trattati, dichiarazioni) rilevanti per l'abolizione o restrizione della pena di morte, elencati per soggetto. Riporta inoltre gli strumenti sanciti per la salvaguardia e le restrizioni alla pena di morte. L'appendice di questo documento include i testi delle rilevanti sezioni degli strumenti.

Non-Discriminazione e Diritto alla Vita (Commissione Asiatica dei Diritti Umani)
Una lezione che introduce il principio della non discriminazione e convenzioni del diritto alla vita basati sul caso del suicidio del vescovo cattolico John Joseph in Pakistan nel 1998.

Manuale delle Nazioni Unite per la Prevenzione Effettiva e Investigazione di Esecuzioni Extra-Legali, Arbitrarie e Sommarie (Sostenitori dei Diritti Umani del Minnesota)
Questa guida fornisce una breve descrizione delle rilevanti e disponibili istituzioni e forum che stabiliscono l'adesione agli standard dei diritti umani internazionali può essere soggetta al monitoraggio e a procedure di implementazione.


Per gli insegnanti

Curricula sulla Pena di Morte per Scuole Superiori: Edizione per Insegnanti (Laboratorio della Comunicazione e Tecnologia dell'Università del Michigan/Centro Informativo sulla Pena di Morte)
Questo curriculum si incentra sulla storia della pena di morte, dà giudizi pro e contro, riporta casi di corte di pena di morte e ulteriori risorse. Il sito include due esempi esplicatori di progetti per insegnanti. Ogni unità prende in considerazione una vasta quantità di lavoro di gruppo, simulazioni, stesura di saggi persuasivi e individuali, e partecipazione della classe.

 

 

 

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Punizione capitale o pena di morte - punizione di morte indetta dalla legge per un reato
 
Esecuzioni sommarie, arbitrarie o extragiudiziali - uccisioni non autorizzate dalla legge come punizione per reati ma conseguite in modo ad hoc da agenti statali o non statali, solitamente per ragioni politiche

Date storiche

1786 - pena di morte abolita in Toscana

1787 – pena di morte abolita in Austria
 
 
1847 – lo stato del Michigan (USA) è il primo territorio di lingua inglese nel mondo ad abolire la pena capitale
 
 
1948 – La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani include il diritto alla vita
 
 
1982 - Rapporteur speciale per esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitarie
 
 
1985 – Consiglio Europeo adotta il Protocollo alla Convenzione Europea sui Diritti Umani sull'abolizione della pena di morte
 
 
1989 – Secondo Protocollo Opzionale alla ICCPR sull"abolizione della pena di morte adottato dall’Assemblea Generale dell’UN
 
 
2000 - Protocollo alla Convenzione Americana sui Diritti Umani per l’abolizione della pena di morte
 
 
2003 – Corte Criminale Internazionale

Questa guida è stata completata da Asmita Naik. Traduzione: Linda Piazza.

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